Descrizione
I rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorale di sezione, già designati per il primo turno di votazione devono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio
Tuttavia, i delegati delle liste collegate al primo o la secondo turno con candidati ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti pressi gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, secondo le modalità previste dall’art. 35 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 560 e successive modiche. Si ritiene altresì che i medesimi delegati possano provvedere alle designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di sezione, anche qualora non vi abbiamo provveduto in occasione del primo turno.
Le designazioni dei rappresentanti possono essere comunicate entro giovedì 4 giugno, anche
mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, oppure ai rispettivi presidenti di seggio nel pomeriggio di sabato 6 giugno, o entro le ore 7 di domenica 7 giugno, prima dell’inizio delle operazioni di votazione. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.
Si rappresenta che, in assenza di divieti normativi, possono essere designati come rappresentanti di lista anche i candidati alle elezioni in svolgimento, purchè elettori del Comune.
Infine si ritiene che i rappresentanti già designati al primo turno dalle liste non collegate ai candidati ammessi al ballottaggio, possano comunque assistere alle operazioni del seggio: i delegati di tali liste, tuttavia, non possono nominare nuovi rappresentanti.
A cura di
Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2026, 13:52